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Dal 1 Gennaio via alle società tra professionisti.

CORSO_DI_FORMAZIONE_PROFESSIONALE.jpgLa legge di stabilità 2011, art. 10 Legge 183/2011, prevede la possibilità, dal 01 gennaio 2012, di costituire una società tra i professionisti che abbiano per oggetto l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Con la nuova normativa viene abolito il divieto, previsto dalla legge 1815/1939, che prevedeva come unica forma di aggregazione tra i professionisti quella dello studio associato.


La nuova normativa lascia inalterata la possibilità per i professionisti di aggregarsi anche come studi associati, dando la possibilità di poter scegliere la forma organizzativa (studio associato o società) più opportuna al caso concreto.
La società tra professionisti potrà essere costituita sotto forma di società di persone, di capitali e cooperative. E' necessario che si dia evidenzia della loro natura fin dalla denominazione sociale, cioè, inserendo nella ragione sociale l'espressione " società tra professionisti" (STP).

Occorre evidenziare che, dalla scelta del tipo di società deriva l'applicazione delle regole previste per quel tipo di società (di persone, di capitali o cooperative). Esempio, le norme interne di responsabilità patrimoniale dei soci, distribuzione organica della società, ecc.
I soci della società tra professionisti possono essere:
*                   Professionisti iscritti a ordini, albi o collegi. Quindi, viene escluso dalla società il professionista cancellato dal proprio albo professionale;
*                   Cittadini di stati membri dell'Unione Europea in possesso dei requisiti professionali;
*                   Soggetti non professionisti, soltanto per prestazioni tecniche (soci d'opera) che svolgano servizi secondari rispetto ai servizi professionali, es. gestione ed organizzazione dello studio;
*                   Soggetti non professionisti, che hanno soltanto finalità d'investimento (socio di capitali).


Il passaggio da studio professionale a società tra professionisti può essere fatto sotto forma di "cessione" ad una società di nuova costituzione, generando, per i singoli professionisti venditori, una plusvalenza soggetta a tassazione.
Oppure, il passaggio dallo studio professionale individuale ad una società tra professionisti può avvenire con una semplice "trasformazione" dello studio in società, anche se, non sembra essere condivisa dal codice civile.

Un altra ipotesi di passaggio dallo studio professionale a società, potrebbe essere quello del "conferimento" dello studio individuale o associativo in società. In questo caso, il singolo professionista o il socio dello studio associato diventerebbe socio della società tra professionisti.

Per gli studi associati e per le società semplici i redditi prodotti costituiscono redditi di lavoro autonomo determinati secondo il principio di cassa e soggetti a ritenuta d'acconto.



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